Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 41
Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere
1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune obbligatoriamente riserva posteggi a ciascuna delle seguenti categorie:
a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola), aventi sede nel medesimo ambito sovracomunale di cui all’allegato B della l.r. 65/2014 , per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'
articolo 4 del d.lgs. 228/2001 , anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.

b-bis) alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni, nei mercati o fiere di nuova istituzione;(15)
2. Nelle fiere specializzate nel settore dell’antiquariato, il comune riserva posteggi ai commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d’epoca.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 (17), non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell’antiquariato.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.