Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 38
Esercizio dell'attività in forma itinerante
1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis
della
l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività.
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2. L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004.
3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:
a) all’esercizio dell’attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
c) alla partecipazione alle fiere.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.