Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 30
Esercizio dell'attività
1. L'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti a SCIA ai sensi dell'
articolo 19 della l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.

2. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
3. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle modalità di cui all'
articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'
articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108 ).


4. L'attività può avere carattere stagionale ed essere esercitata anche per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni.
5. Il comune può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare le disposizioni assunte con l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'
articolo 4-bis, comma 3, del d.lgs. 170/2001 .

6. I punti vendita assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni ai sensi, rispettivamente, dell'
articolo 8, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale) e dell'
articolo 4, comma 2, del d.lgs. 170/2001 .


Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.