Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 27
Esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie
1. Sono merci a grande fabbisogno di superficie i seguenti prodotti:
a) auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio;
b) legnami;
c) combustibili;
d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, il giardinaggio, l’industria, il commercio e l’artigianato;
e) materiali per l’edilizia e ferramenta;
f) materiali termoidraulici;
g) mobili.
2. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’attività e dell'applicazione degli standard urbanistici e di viabilità, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1 è calcolata come di seguito:
a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c);
b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c), fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti, non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 26, comma 6. In tale ipotesi, si applica la disciplina più favorevole all'esercente.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.