Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 21
Centri commerciali
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente per territorio, secondo le condizioni e le procedure stabilite, rispettivamente, per le medie o per le grandi strutture di vendita. L’autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita, suddivisa tra settori merceologici.
2. La modifica, quantitativa o qualitativa, del settore merceologico di un centro commerciale è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis
della
l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.


3. La riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP competente per territorio.
4. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.
5. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 1, il promotore del centro commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 12, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell’autorizzazione, oppure indicare un preposto.
6. Gli esercizi commerciali compresi all’interno del centro commerciale sono soggetti a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis
della
l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio, successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1.


7. L’intestazione dell’autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso.
8. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita degli esercizi posti all’interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al SUAP competente per territorio, purché rimanga invariata la superficie di vendita complessiva del centro e il dimensionamento di ciascun settore merceologico.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.