Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 2
Principi e finalità
1. L'attività disciplinata dalla presente legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata.
2. La disciplina della presente legge persegue le seguenti finalità:
a) la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme, la salvaguardia e lo sviluppo qualificato delle attività imprenditoriali, anche attraverso azioni di informazione, formazione e qualificazione professionale degli addetti e degli operatori;
b) la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti all’esercizio delle attività commerciali;
c) la tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza dell'informazione sui prezzi;
d) l'efficienza e la modernizzazione della rete distributiva, con particolare riguardo alla crescita qualitativa e alla capacità competitiva dei sistemi commerciali naturali e pianificati;
e) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese, all'evoluzione qualificata delle relazioni tra attività commerciali, contesti territoriali e filiere economiche e alla tutela attiva delle botteghe e dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;
f) la valorizzazione delle imprese operanti nel settore del commercio che investono nella prevenzione, nella sicurezza, nella salute e nella formazione degli addetti e degli operatori;
g) la salvaguardia e la qualificazione del commercio nelle aree urbane, rurali, montane, insulari, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale;
h) la salvaguardia e lo sviluppo dei livelli occupazionali, al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione e del lavoro, anche mediante l'individuazione di sistemi incentivanti per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e per l'emersione e la regolamentazione dei rapporti di lavoro non dichiarati;
i) la promozione e lo sviluppo del confronto come metodo di relazione e di collaborazione tra gli enti locali, le categorie economiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni dei consumatori.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.