Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 17
Attività temporanea di vendita
1. L'attività temporanea di vendita può essere effettuata da soggetti legittimati all'esercizio dell'attività commerciale, in occasione di particolari eventi, individuati dal comune, a condizione che non ne costituisca la ragione esclusiva o prevalente, ed è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis
della
l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.


2. L’attività di vendita temporanea di prodotti alimentari è soggetta alla notifica sanitaria di cui all’articolo 14, comma 2, ed è consentito il consumo sul posto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3.
3. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata:
a) in unità immobiliari o aree di proprietà privata o di proprietà pubblica nella disponibilità di privati, non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico;
b) in unità immobiliari di proprietà di enti pubblici non soggette a servitù di pubblico passaggio o non destinate a uso pubblico.
4. L'attività di cui al comma 1 è esercitata con il consenso dell'organizzatore o del gestore, limitatamente alla durata dell'evento e alle aree o locali dove questo si svolge e può avere ad oggetto esclusivamente prodotti attinenti all'evento stesso.
5. Il comune definisce le modalità di svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.