Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 16
Temporary store
1. L'apertura di un temporary store è soggetta a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis
della
l. 241/1990 , da presentare al SUAP competente per territorio.


2. Nella SCIA deve essere indicata la durata dell'attività, che non può superare i novanta giorni.
3. L'attività di vendita può essere esercitata da:
a) aziende di distribuzione;
b) aziende produttrici che intendano vendere direttamente al consumatore e promuovere il proprio marchio, in occasione di fiere, feste, manifestazioni, convegni o altre riunioni straordinarie di persone, per una durata coincidente con l'evento.
4. In occasione di particolari eventi, di rilevanza non solo locale, finanziati direttamente o indirettamente con risorse pubbliche od organizzati da soggetti pubblici, i comuni possono individuare specifiche modalità, condizioni o limitazioni per l’apertura dei temporary store, per un tempo non eccedente la durata dell’evento e qualora sussistano ragioni di prevalente interesse pubblico.
5. Decorso il termine indicato nella SCIA, questa cessa di produrre effetti giuridici e non è necessario presentare la comunicazione di cui all'articolo 95.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.