Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 112
Vigilanza
1. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
2. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e introita i proventi delle sanzioni amministrative.
3. Negli esercizi di cui all’articolo 20, oltre alla vigilanza relativa agli esercizi commerciali, le aziende USL effettuano la vigilanza sulla sussistenza delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti per la vendita dei farmaci, sulla corretta conservazione e sulla scadenza dei farmaci, nonché il controllo sull’osservanza delle norme relative al divieto di vendita e di utilizzazione dei medicinali.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.