Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 111
Centri commerciali naturali
1. I centri commerciali naturali sono luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, perimetrati dal comune e concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni.
2. Il comune perimetra l'area del centro commerciale naturale e gli operatori economici insediati in tale area possono definire politiche commerciali unitarie e la forma giuridica più idonea a rappresentarne gli interessi, anche prevedendo modalità di compartecipazione tra pubblico e privato.
3. Il comune e l'organismo di gestione del centro commerciale naturale, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio di cui all’articolo 3, comma 2, predispongono programmi di azioni finalizzate alla qualificazione e promozione dei luoghi e delle attività. I programmi possono prevedere:
a) interventi per migliorare l'accessibilità con i diversi mezzi di trasporto, creazione di segnaletica per i percorsi di avvicinamento, idonee dotazioni di aree di parcheggio, eliminazione di barriere architettoniche, eventuali incrementi dell'illuminazione e interventi sulla qualità urbana, anche attraverso l'armonizzazione delle insegne commerciali e la predisposizione di piani del colore;
b) creazione di sistemi di trasporto pubblico di interscambio in sostituzione delle auto private;
c) creazione di spazi pubblici e di relazione destinati ad attività di sviluppo della socialità, prevedendo modalità semplificate per la fruizione, soprattutto da parte dei più giovani;
d) realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle funzioni distributive e alle esigenze dei cittadini;
e) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali;
f) crescita delle funzioni informative svolte dal sistema distributivo per la promozione turistica e culturale del territorio;
g) costituzione di reti di fidelizzazione dei consumatori e di vendita on-line;
h) attività di formazione degli operatori finalizzate ad accrescere la qualità dei servizi resi all'utenza e a creare economie di scala;
i) collaborazione con associazioni di volontariato per la realizzazione di interventi coordinati di promozione;
j) integrazione dell'attività commerciale con eventi di interesse culturale e di spettacolo;
k) promozione della distribuzione commerciale delle produzioni tipiche locali;
l) realizzazione di punti di accesso gratuito a rete wi-fi.
4. Nelle aree perimetrate come centro commerciale naturale il comune può applicare gli interventi di cui all'articolo 110, comma 5.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.