Legge regionale 20 luglio 2018, n. 37
Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020.
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 25 luglio 2018
Art. 19
Adesione della Regione al Consorzio Metis
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto, aderisce al consorzio denominato “Metis”, con sede in Pisa.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari al perfezionamento dell’adesione al consorzio.
3. La partecipazione al consorzio è regolata dalle disposizioni del capo II della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale) e i diritti inerenti alla qualità di consorziato sono esercitati in conformità a quanto disposto all’articolo 13 della medesima l.r. 20/2008 .
4. La Regione partecipa al fondo consortile mediante un conferimento iniziale pari a euro 9.038,00.(2)
5. La Regione versa al consorzio un contributo annuale il cui importo è determinato sulla base delle determinazioni dell’assemblea consortile.
6. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 4 è autorizzata per l’anno 2018 la spesa di euro 9.038,00 (2) cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, (3) Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
7. All’onere di spesa di cui al comma 5, stimato in euro 8.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 02 “Segreteria generale”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2018-2020.
8. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.