Legge regionale 29 giugno 2018, n. 32
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 11 luglio 2018
articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 luglio 2010, n. 122 , stanziate per il finanziamento dei contratti a tempo determinato del personale delle categorie della Giunta e del Consiglio regionale, con esclusione di quelli a supporto degli organi politici, e calcolate in misura corrispondente alla media degli stanziamenti del triennio 2015-2017, oltre che con risorse finanziarie provenienti dallo spazio occupazionale ordinario, fatta salva la quota non inferiore al 50 per cento destinata alla copertura del fabbisogno di personale tramite reclutamento ordinario.
articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla
l. 122/2010 e la quota di risorse provenienti dallo spazio occupazionale ordinario, destinate al finanziamento del reclutamento speciale;
articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 , stanziate per il finanziamento dei contratti a tempo determinato delle categorie, con esclusione di quelli a supporto degli organi politici.
articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (10) sono stabilmente ridotte in misura corrispondente alla quota destinata al finanziamento della spesa per il reclutamento speciale di personale a tempo indeterminato.
articolo 20, comma 3, del d.lgs 75/2017 , previa certificazione da parte del Collegio dei revisori circa la sostenibilità a regime della spesa relativa alle procedure speciali di reclutamento di cui alla presente legge. La Corte costituzionale, con
sentenza n. 192 del 5 giugno 2019 , si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 11 luglio 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti), nella parte in cui inserisce i commi 9 ter e 9 quater nell’articolo 29 della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
La Corte costituzionale con
sentenza n. 192 del 5 giugno 2019 si è espressa dichiarando estinto il processo, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.
Parole prima sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 25 ; poi così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 60 .



