Legge regionale 11 maggio 2018, n. 19
Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla l.r. 28/2008 .
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 18 maggio 2018
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;
Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.);
Visto il parere istituzionale obbligatorio favorevole, espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 20 marzo 2018;
Considerato quanto segue:
1. Al fine di razionalizzare le modalità di finanziamento delle società in house della Regione Toscana, sono introdotte nelle leggi istitutive disposizioni analoghe in relazione alla tipologia di attività svolte;
2. Al fine di differenziare le modalità di finanziamento delle attività istituzionali delle società in house è riformulato l'oggetto sociale distinguendo fra attività istituzionali a carattere continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo;
3. Le attività istituzionali a carattere continuativo hanno rilevanza strategica, sono indefettibili per la Regione e sono pertanto affidate alle società in house in quanto soggetti in grado di garantire elevato livello delle professionalità impiegate, terzietà, affidabilità, continuità amministrativa; tali attività sono finanziate in maniera stabile mediante un contributo annuale il cui ammontare è fissato in legge di bilancio a copertura dei costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento;
4. Per le attività istituzionali a carattere non continuativo è previsto il finanziamento mediante la corresponsione di un compenso sulla base delle tariffe fissate nel piano di attività;
5. È necessario prevedere l’entrata in vigore anticipata della presente legge in considerazione dell’urgenza a provvedere ad alcuni adempimenti connessi alla vita della società, quali la rideterminazione del compenso dell’amministratore unico, secondo le nuove regole in vista della nomina dello stesso;
Approva la presente legge:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.