Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74
Legge di stabilità per l'anno 2019.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018
Art. 8
Gruppo tecnico regionale di verifica. Modifiche all’articolo 40 ter della l.r. 51/2009
1. Il comma 3 dell'articolo 40 ter della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), è sostituito dal seguente:
“
3. Ai membri del gruppo di verifica compete un'indennità di presenza ed il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto stabilito per i dirigenti regionali.
”.2. Dopo il comma 7 dell'articolo 40 ter della l.r. 51/2009 è aggiunto il seguente:
“
7 bis. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina la corresponsione delle indennità di presenza spettanti ai componenti del gruppo di verifica, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione dell'organismo, della complessità dell'attività che è chiamato a svolgere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.