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Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74

Legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 2
Termine per il pagamento dell'imposta. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 2/1971
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/1971 è sostituito dal seguente:
1. L'imposta è corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui devono essere versati il canone di concessione, le somme dovute a titolo di conguaglio dei canoni anche per anni pregressi, e gli indennizzi di cui all'Sito esternoarticolo 8 del d.l. 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla Sito esternol. 494/1993 .
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.