Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 );
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
Considerato quanto segue:
1. Al fine di garantire la completa realizzazione dell’intervento per realizzare l’impianto di dissalazione nel Comune di Capoliveri, località Piano di Mola, Isola d’Elba, e assicurarne l’integrale copertura finanziaria è necessario prevedere il cofinanziamento della Regione;
2. È necessario rafforzare le politiche regionali di sostegno agli investimenti del settore sciistico toscano a favore di interventi operati da imprese per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita, collocati nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale;
3. È opportuno prevedere il finanziamento di progetti di sperimentazione realizzati dai comuni finalizzati a riqualificare spazi urbani colpiti dal fenomeno della desertificazione commerciale e/o caratterizzate da situazioni di particolare degrado;
4. È necessario prevedere da parte della Regione un sostegno finanziario ai comuni, finalizzato all’implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni con la determinazione del battente;
5. Il triennio 2016-2018 ha visto l'attuazione della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016) che istituiva un contributo economico annuale pari a 700,00 euro finalizzato a sostenere le famiglie in una situazione di difficoltà motivata dalla presenza di un figlio minore disabile grave. Tale contributo ha dato continuità ad un intervento già presente nel triennio 2013-2015. Si intende riproporre l'intervento per un ulteriore triennio al fine di attenuare il disagio sociale ed economico in cui si trovano le famiglie beneficiarie;
6. È necessario consentire all'Autorità Portuale regionale di procedere all'inquadramento di personale, ricorrendo all'istituto della mobilità di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2005), entro i limiti assunzionali e i tetti di spesa già definiti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 1/2018, in coerenza con quanto previsto all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come ulteriormente declinato nelle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno del personale adottate con decreto dell’8 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica;
7. È opportuno procedere all’elaborazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica, definitivi ed esecutivi, per interventi da realizzare sulla viabilità regionale previsti dagli atti di programmazione regionale;
8. Al fine di riqualificare e mettere in sicurezza la viabilità di accesso all'area demaniale del Pratomagno, è necessario prevedere contributi straordinari agli enti competenti;
9. È opportuno proseguire con l'erogazione di contributi straordinari nell'azione di supporto ai comuni con minore popolazione e con minore possibilità di intervento per fronteggiare le principali esigenze di mantenimento della rete stradale locale;
10. È necessario procedere all'erogazione di contributi straordinari ad ANAS, da affiancare ai finanziamenti statali, al fine di realizzare il ponte di Fibbiana sul fiume Arno tra Montelupo e Capraia e Limite;
11. È opportuno erogare un contributo straordinario al comune di Minucciano per l'implementazione degli itinerari ciclopedonali del lago di Gramolazzo;
12. È necessario prevedere uno stanziamento aggiuntivo alle risorse già previste con l'articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l’anno 2015) per la realizzazione dello scavalco ferroviario di collegamento tra il porto di Livorno e l'Interporto A. Vespucci;
13. È necessario prevedere un contributo straordinario per interventi sul sistema viario di Pisa, da affiancare ai finanziamenti statali, per i quali la Regione contribuisce alla progettazione ai sensi dell'articolo 26 quaterdecies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2016);
14. È opportuno contribuire al finanziamento del progetto di fattibilità tecnico economica della nuova viabilità di collegamento dalla variante Aurelia verso il porto nel Comune di Viareggio;
15. È opportuno destinare la somma di 300.000,00 euro, riconosciuti alla Regione Toscana quale parte civile a titolo di risarcimento del danno nella causa per il disastro della Costa Concordia, al Comune di Isola del Giglio per la ristrutturazione di alcune strutture nel territorio;
16. È opportuno sostenere la redazione di un progetto sperimentale multimisura per la rivitalizzazione dei centri minori, con l’obiettivo di una riqualificazione urbana ed ambientale, secondo i principi della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e del Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37;
17. È opportuno sostenere la redazione di due studi di fattibilità per la realizzazione di altrettanti progetti di paesaggio volti a dare attuazione al PIT con valenza di piano paesaggistico regionale, così come indicato dall’articolo 34 della disciplina di piano approvato con del. c.r. 37/2015. I progetti di paesaggio rispondono all’obiettivo di valorizzare e coniugare gli aspetti paesaggistici, storico-culturali, rurali ed ambientali dei territori interessati;
18. In considerazione della crisi socio-economica che attraversa da alcuni anni i territori della montagna, e in particolare dell’Amiata, è opportuno stanziare risorse finanziarie finalizzate al cofinanziamento di interventi infrastrutturali capaci di migliorare la fruizione e l’accessibilità turistica del territorio;
19. Al fine di garantire l’adeguamento della viabilità di accesso ad una nuova area scolastica nel Comune di Calci, è necessario erogare un contributo straordinario al Comune di Calci per interventi di adeguamento del sistema della viabilità di accesso al nuovo sito scolastico e di realizzazione di una rotatoria, anche con le necessarie modifiche sul tracciato dell’esistente strada provinciale;
20. Al fine di concorrere al superamento della situazione di emergenza conseguente al vasto incendio boschivo nella zona dei Monti Pisani nel Comune di Calci in provincia di Pisa che si è verificato il 24 settembre 2018, è necessario erogare un contributo straordinario al Comune di Calci;
21. È opportuno favorire l’accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese, aventi sede legale o unità operative in Toscana, per la realizzazione di investimenti produttivi, costituendo a tal fine un fondo di garanzia denominato Garanzia Toscana.
22. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 26 ; poi così con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 19 .
Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 27 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 20 .
Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 21 .
Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 9 .
Parole prima sostituite con l.r. 6 agosto 2021, n. 31 , art. 5 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 9 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 9 ; poi sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 6 ; poi così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 8 ; infine così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 14.
Parola prima così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 8 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.
Parole prima così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 8 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.
La Corte costituzionale con sentenza n. 42 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 4, lettera b), della presente legge nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la concessione del contributo di cui al comma 1 dello stesso articolo, quello per cui «sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo», anziché quello per cui sia il genitore che il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in strutture non occupate abusivamente, al momento della presentazione della domanda.