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Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 16
Disposizioni sui beni immobili trasferiti o utilizzati a titolo gratuito dalla Regione a seguito del riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana
1. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati:
a) i beni immobili di cui all’articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 ) e all’articolo 2, comma 5, della legge regionale 2 agosto 2017, n. 42 (Disposizioni per la successione della Regione Toscana nei beni e nei rapporti della Provincia di Lucca conseguenti al riordino delle funzioni provinciali, e per la conclusione del processo di riordino. Modifiche alla l.r. 22/2015 ) per i quali, per sopraggiunte esigenze organizzative o per eccessiva onerosità degli interventi di manutenzione che devono essere eseguiti, non si dà più corso alla stipulazione dei previsti atti di cessione in uso per funzioni;
b) i beni immobili di cui all’articolo 3 della l.r. 16/2017 e all’articolo 2, comma 1, della l.r. 42/2017 , la cui proprietà non è stata ancora trasferita alla Regione per effetto delle previsioni contenute negli allegati richiamati dalle suddette disposizioni, per i quali, per sopraggiunte esigenze organizzative o per eccessiva onerosità degli interventi di manutenzione che devono essere eseguiti, non si dà più corso al trasferimento della proprietà in favore della Regione;
c) i beni immobili, la cui proprietà è già stata trasferita alla Regione ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 16/2017 e dell’articolo 2, comma 1, della l.r. 42/2017 , per i quali, a causa delle difficoltà della trascrizione derivante da atti o omissioni dell’ente cedente, si rende opportuna la restituzione in proprietà all’ente cedente, ferma restando la facoltà della Regione di utilizzare il bene mediante la stipulazione di contratto di comodato.
2. La restituzione in proprietà all’ente cedente avviene a titolo gratuito ed è stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale. Nel caso di restituzione anticipata dell’immobile rispetto alle scadenze previste, la Regione rimborsa all’ente proprietario la quota di propria spettanza degli oneri per interventi di manutenzione straordinaria in proporzione alla durata dell’effettivo utilizzo della sede rispetto alla durata originariamente stabilita.
3. Fino al trasferimento del personale regionale e dei beni mobili di proprietà della Regione presenti negli immobili di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero fino alla stipulazione dei contratti di comodato per gli immobili di cui al comma 1, lettera c) o fino alla cessazione dell’utilizzo, la gestione dei suddetti beni immobili è regolata dagli accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale in attuazione dell’articolo 8, comma 6 ter, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile Sito esterno2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). La Regione provvede al rimborso delle spese sostenute dalle province e dalla Città metropolitana a norma degli accordi medesimi. Almeno centottanta giorni prima del previsto trasferimento del personale e dei beni mobili, la Regione comunica alla Provincia e alla Città metropolitana la data del trasferimento.
4. In sostituzione degli atti di cessione in uso per funzione, che alla data di entrata in vigore della presente legge regolano i rapporti tra Regione e provincia o Città metropolitana sui beni immobili di cui all’articolo 5 della l.r. 16/2017 e di cui all’articolo 2, comma 5, della l.r. 42/2017 , la Regione e l’ente locale interessato possono regolare i rapporti d’uso gratuito con contratti di comodato d’uso, che sostituiscono gli atti di cessione in uso in essere. Resta ferma la facoltà della Regione di rilasciare i beni immobili, già concessi in uso gratuito con atti di cessione in uso per funzione, alla piena disponibilità della provincia o della Città metropolitana per sopraggiunte esigenze organizzative o per eccessiva onerosità degli interventi di manutenzione che devono essere eseguiti ai fini dell’agibilità o del ripristino delle condizioni di sicurezza del lavoro. In tal caso la Regione comunica in un congruo termine all’ente locale la data e le modalità del rilascio.
5. Gli interventi di manutenzione sugli immobili oggetto di cessione in uso per funzione, ovvero oggetto di comodato ai sensi del comma 3, previsti a carico della Regione, possono essere realizzati dall’ente proprietario, previa intesa tra le amministrazioni interessate. In tal caso la Regione trasferisce le risorse necessarie all’ente locale, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, che prevedono i casi di anticipazione totale o parziale delle somme, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, la restituzione delle somme trasferite e non utilizzate.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 18 gennaio 2019, n. 5 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 17 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 19 .

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65 , art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 27 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 28 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80 , art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 19 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 21 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 22 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98 , art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 9 .

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Parole prima sostituite con l.r. 6 agosto 2021, n. 31 , art. 5 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 9 .

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Note soppresse.

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44. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 5.

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45. Comma così sostituto con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 5.

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46. Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 6.

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47. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 9 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 9 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 9 ; poi sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 6 ; poi così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 8 ; infine così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 6 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 7 .

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Parola prima così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 8 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

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Parole prima così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art. 8 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 8 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48 , art. 15.

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La Corte costituzionale con sentenza n. 42 del 2024 Sito esternohttps://giurcost.org/decisioni/2024/0042s-24.html?titolo=Sentenza%20n.%2042 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 4, lettera b), della presente legge nella parte in cui prevede, tra i requisiti per la concessione del contributo di cui al comma 1 dello stesso articolo, quello per cui «sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell’anno di riferimento del contributo», anziché quello per cui sia il genitore che il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in strutture non occupate abusivamente, al momento della presentazione della domanda.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.