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Legge regionale 11 dicembre 2018, n. 70

Disposizioni in merito all’organizzazione, alle funzioni e alla disciplina dei consorzi di bonifica e nuove funzioni in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 14 dicembre 2018

Art. 30
Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 80/2015
1. Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 80/2015 la parola “
gennaio
” è sostituita dalla parola “
dicembre
” e le parole “
all’anno in corso
” sono sostituite dalle parole “
all’anno successivo
”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 80/2015 le parole “ ” sono sostituite con le seguenti “ ”.
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 80/2015 è sostituita dalla seguente:
b) le opere di manutenzione con relativo cronoprogramma, riguardanti il territorio di un solo comune e realizzate dallo stesso, direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo, finanziate, anche parzialmente, con risorse del bilancio regionale;
”.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:
2 bis. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), per le opere di manutenzione direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo riguardanti il territorio di un solo comune, si intende:
a) la progettazione e realizzazione di interventi di riprofilatura stagionale della spiaggia, che consistono in interventi di versamento sulla spiaggia di sedimenti marini o di materiali geologici inorganici finalizzati al rimodellamento stagionale dell’arenile e con quantitativi inferiori a venti metri cubi per metro lineare di spiaggia;
b) la progettazione e realizzazione di altri interventi di manutenzione connessi e funzionali alla gestione del demanio marittimo finalizzati a mantenerne le corrette condizioni di utilizzo che riguardino un tratto dello stesso all'interno del territorio di un solo comune.
”.
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:
3 bis. Per le opere di cui al comma 2, lettera b), il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera stabilisce le modalità di recupero delle risorse destinate agli interventi in caso di inadempimento o ritardo dei comuni.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.