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Legge regionale 11 dicembre 2018, n. 70

Disposizioni in merito all’organizzazione, alle funzioni e alla disciplina dei consorzi di bonifica e nuove funzioni in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 14 dicembre 2018

Art. 20
Gestione e finanziamento dei sistemi artificiali multifunzionali. Inserimento dell’articolo 27 bis nella l.r. 79/2012
1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 27 bis - Gestione e finanziamento dei sistemi artificiali multifunzionali
1. Al fine di diminuire il rischio idraulico e migliorare i benefici ecologici e igienico-ambientali, i sistemi artificiali con funzioni di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a fini agricoli o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e con ulteriori funzioni promiscue, sono gestiti dai comuni territorialmente interessati che possono avvalersi dei consorzi di bonifica.
2. I costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e alla manutenzione straordinaria dei sistemi di cui al comma 1 sono finanziati:
a) per la gestione e manutenzione ordinaria, nella misura massima del 50 per cento con il
contributo consortile proporzionalmente alle funzioni di cui alla presente legge e, per la restante parte, con le risorse dei comuni territorialmente interessati e, ove sussistano, con i proventi derivanti dell'utilizzazione dei sistemi artificiali;
b) per la manutenzione straordinaria, nella misura massima del 25 per cento, con il contributo consortile proporzionalmente alle funzioni di cui alla presente legge e, per la restante parte, con le risorse dei comuni territorialmente interessati e, ove sussistano, con i proventi derivanti dall'utilizzazione della risorsa idrica.
3. I comuni acquisiscono la custodia dei sistemi artificiali di cui al comma 1.
4. Qualora i sistemi di cui al comma 1 non adempiano ad alcuna delle funzioni di cui alla presente legge, gli stessi sono acquisiti in custodia e gestiti dai comuni territorialmente interessati. Per la loro gestione i comuni possono avvalersi dei consorzi di bonifica.
5. I costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di cui al comma 4 sono a totale carico dei comuni, che vi partecipano proporzionalmente all'utilizzo del tratto di rispettiva competenza.
6. I sistemi di cui al comma 4, qualora appartenenti al demanio dello Stato, sono trasferiti, previa sdemanializzazione, ai comuni territorialmente interessati. Il decreto di sdemanializzazione costituisce titolo per le relative trascrizioni e per le volture catastali.
7. Le concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e le concessioni di derivazione nei sistemi artificiali di cui al presente articolo, sono rilasciate ai sensi della l.r. 80/2015 dalla Regione ai singoli utilizzatori.
8. Le concessioni di derivazione possono essere rilasciate, ove sussistano i presupposti, oltre che ai singoli utilizzatori, al comune o ai comuni territorialmente interessati per la distribuzione ai singoli utilizzatori.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.