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Legge regionale 11 dicembre 2018, n. 70

Disposizioni in merito all’organizzazione, alle funzioni e alla disciplina dei consorzi di bonifica e nuove funzioni in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 14 dicembre 2018

Art. 14
Funzioni regionali. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 79/2012
1. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 79/2012 , dopo le parole: “
la Regione:
” è inserita la seguente lettera:
0 a) può impartire, entro il 30 settembre di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, indirizzi per l'elaborazione della proposta di piano delle attività di bonifica, in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale;
”.
2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 79/2012 è inserita la seguente:
a bis) approva eventuali integrazioni al piano delle attività di bonifica qualora si rendano disponibili nel corso dell’anno di riferimento risorse per la realizzazione di nuove opere di bonifica o di nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria. Il piano delle attività integrato è comunicato all'assemblea consortile;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.