Menù di navigazione

Legge regionale 11 dicembre 2018, n. 70

Disposizioni in merito all’organizzazione, alle funzioni e alla disciplina dei consorzi di bonifica e nuove funzioni in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 14 dicembre 2018

Art. 13
Composizione e funzioni dell’organismo indipendente di valutazione (OIV). Inserimento dell’articolo 21 quater nella l.r. 79/2012
1. Dopo l'articolo 21 ter della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 21 quater - Composizione e funzioni dell’organismo indipendente di valutazione (OIV)
1. Al fine di uniformare e coordinare il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo, i consorzi individuano un unico organismo indipendente di valutazione (OIV) per il personale dei sei consorzi, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni ai consorzi, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione nel campo manageriale, o dell’organizzazione e del personale, o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico e in possesso di diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica.
2. L’OIV è composto, nel rispetto dell’equilibrio di genere, da tre membri. L’incarico è conferito con una decorrenza e per la durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta.
3. I sei presidenti dei consorzi, d’intesa, nominano i componenti dell’OIV di cui al comma 2 e definiscono l’indennità loro spettante. Qualora l’intesa non venga raggiunta, la nomina dei componenti dell’OIV e la definizione dell’indennità sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.
4. L'OIV svolge le seguenti funzioni:
a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica in merito alle criticità riscontrate;
b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso;
c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;
d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;
f) promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
g) proporre annualmente al presidente del consorzio la valutazione del direttore generale.
5. Per l’espletamento delle funzioni attribuite l’OIV si avvale delle strutture dei consorzi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.