Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 79
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intende:
a) per manifestazioni fieristiche, le attività commerciali, limitate nel tempo e volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in spazi fieristici e in quartieri fieristici;
b) per quartiere fieristico, l'area edificata e attrezzata per ospitare manifestazioni fieristiche;
c) per ente fieristico, il soggetto che ha la disponibilità, a qualunque titolo, del quartiere fieristico;
d) per superficie netta, la superficie in metri quadrati effettivamente occupata dagli espositori;
e) per disciplinare della manifestazione, il regolamento della manifestazione fieristica;
f) per spazio fieristico, il luogo temporaneamente adibito allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e in possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dall’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.