Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
Art. 110
Disposizioni speciali per le aree di particolare interesse del territorio comunale
1. Il comune, previa concertazione con le parti sociali interessate, può individuare aree del proprio territorio nelle quali avviare percorsi innovativi di promozione e sostegno delle attività economiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le aree sono individuate in relazione al loro valore e pregio oppure in considerazione della presenza di particolari situazioni di degrado, anche collegate alla sicurezza urbana e a fenomeni di rarefazione o desertificazione commerciale.
3. Preliminarmente alla definizione dei percorsi di cui al comma 1, il comune perimetra le aree interessate e definisce eventuali interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 125 della l.r. 65/2014 .
4. Nel rispetto dei principi di proporzionalità, di non discriminazione tra operatori e degli altri interessi di rilievo costituzionale, gli interventi di cui al comma 1 possono comprendere:
a) programmi di qualificazione della rete commerciale e previsione di particolari limitazioni e prescrizioni cui sottoporre l'attività commerciale, attraverso l'individuazione di attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree;
b) forme di semplificazione, incentivazione e sostegno a favore di iniziative che prevedano il riutilizzo di fondi a destinazione commerciale o artigianale rimasti vuoti, anche attraverso l'uso temporaneo di tali locali e la previsione di modalità di condivisione degli spazi tra più attività commerciali;
c) intese con le attività della media e grande distribuzione per la realizzazione di azioni e iniziative a favore dei centri commerciali naturali e delle aree di cui al comma 1;
d) definizione di specializzazioni merceologiche inerenti a mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzate alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese toscane, fino alla previsione di limitazioni alla vendita di particolari prodotti;
e) intese con gli operatori che esercitano l'attività commerciale nei posteggi dei mercati per la tutela attiva dei centri storici e delle aree urbane;
f) individuazione di aree destinate alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e ittici, al fine di aumentare le opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità e di favorire il mantenimento di produzioni localmente importanti.
5. Nelle aree di cui al comma 1 il comune può:
a) prevedere esenzioni o riduzioni dei costi dei servizi e della fiscalità e definire standard qualitativi per gli esercizi attivi e per i fondi a destinazione commerciale vuoti;
b) prevedere incentivi per gli interventi di ristrutturazione degli esercizi, attraverso l'accesso facilitato al credito e la riduzione di imposte comunali.
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.