Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
Codice del Commercio. (30)
Bollettino Ufficiale n. 53, parte prima, del 28 novembre 2018
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo, quarto e quinto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello Statuto;
Vista la

Visto il


Visto il


Visto il

Visto l’

Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 165;
Visto il

Vista la

Visto il parere obbligatorio favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 28 maggio 2018;
Visto il parere istituzionale obbligatorio, favorevole con osservazioni, espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 3 ottobre 2018;
Visto il parere secondario espresso dalla Quarta Commissione nella seduta del 4 ottobre 2018;
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il titolo II, capo II (Requisiti per l’esercizio delle attività commerciali):
01. Appare opportuno disciplinare, in conformità alla normativa statale, i requisiti di onorabilità e professionali per l’esercizio delle attività commerciali, nel rispetto del principio di uguaglianza e della tutela del consumatore. (4)
Per quanto concerne il titolo II, capo III (Commercio in sede fissa):
1. nel rispetto dell’




2. al fine di garantire lo sviluppo equilibrato del settore del commercio in sede fissa, viene confermato un limite dimensionale massimo per le grandi strutture di vendita, già presente nella normativa previgente, fissato in 15.000 metri quadrati e coerente con un “modello toscano” caratterizzato dalla compresenza sul territorio delle diverse tipologie di strutture di vendita, evitando le strutture di dimensioni tali da assorbire tutto il mercato e non compatibili con le caratteristiche del territorio toscano;
3. per rispondere alle esigenze emerse sul territorio, viene introdotta la disciplina dei temporary store, intesi come esercizi di vicinato nei quali l'attività di vendita ha durata limitata e può essere effettuata anche da aziende produttrici interessate alla vendita diretta al consumatore e alla promozione del proprio marchio in occasione di eventi; viene introdotta altresì la disciplina dell'attività temporanea di vendita, intesa come la vendita svolta in aree o edifici privati o pubblici ad uso privato, in occasione di particolari eventi;
4. al fine di semplificare le procedure di avvio dell'attività dei singoli esercizi commerciali posti all'interno di un centro commerciale già autorizzato nel suo complesso, si prevede che essi possano attivarsi previa presentazione di una SCIA, anche se abbiano le dimensioni di una media o di una grande struttura di vendita.
Per quanto concerne il titolo II, capo IV (Vendita della stampa quotidiana e periodica):
5. al fine di garantire l'assetto concorrenziale nel settore della distribuzione della stampa, eliminando le limitazioni all'accesso al mercato e favorendo la libera esplicazione della capacità imprenditoriale, vengono recepite alcune disposizioni contenute nel



6. al fine di mantenere il livello di maggiore liberalizzazione, già garantito in questo settore dalla vigente legge regionale, si conferma la disciplina dei punti vendita non esclusivi.
Per quanto concerne il titolo II, capo V (Commercio su aree pubbliche):
7. al fine di semplificare il procedimento di accertamento dell’obbligo di regolarità contributiva, si adeguano le disposizioni alla vigente normativa in materia, prevedendo la verifica di regolarità contributiva con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale;
8. ai fini della trasparenza e della tutela della concorrenza si introduce l'obbligo, per il comune che intenda organizzare mercati, fiere e fiere promozionali, di seguire procedure di evidenza pubblica nella scelta dei soggetti organizzatori e gestori;
9. al fine di adeguarsi all’


Per quanto concerne il titolo II, capo VI (Somministrazione di alimenti e bevande):
10. Al fine di rispondere ad esigenze emerse sul territorio, si introduce la disciplina del fenomeno, largamente diffuso, della somministrazione temporanea effettuata nell'ambito di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari ed eventi e manifestazioni organizzati da enti del terzo settore. Vengono stabilite regole relative alla durata degli eventi stessi. (31)
Per quanto concerne il titolo II, capo VII (Attività economiche su aree pubbliche):
11. al fine di evitare disparità di trattamento fra attività che si svolgono su aree pubbliche previa concessione comunale, alle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita della stampa quotidiana e periodica si applicano i medesimi criteri relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni definiti per le attività di vendita. (5)
Per quanto concerne il titolo II, capo VIII (Distribuzione di carburanti):
12. al fine di adeguarsi al


Per quanto concerne il titolo II, capo X (Attività fieristico-espositiva):
13. al fine di ricondurre in un unico testo anche la disciplina delle manifestazioni fieristiche, attualmente contenuta nella legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico), si disciplinano le attività volte alla promozione, presentazione ed eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in quartieri e spazi fieristici, le modalità per il riconoscimento della qualificazione delle manifestazioni, nonché i requisiti degli spazi da adibire, in via permanente o temporanea, all’effettuazione delle fiere, adeguandosi nel contempo ai contenuti dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell’

Per quanto concerne il titolo II, capo XV (Qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio):
14. al fine di sostenere percorsi di sviluppo della rete commerciale, si prevedono interventi in favore di aree comunali ritenute di particolare interesse, individuate in relazione al loro valore e pregio o, viceversa, alla particolare fragilità commerciale o alla presenza di fenomeni di degrado urbano, sia attraverso percorsi di rigenerazione urbana, sia attraverso programmi di qualificazione della rete commerciale. Si interviene altresì per definire la struttura e le funzioni dei centri commerciali naturali, prevedendo la presenza di un organismo di gestione del centro, con la funzione di definire programmi di gestione insieme al comune, comprensivi di interventi sia di carattere strutturale che di carattere commerciale.
15. di accogliere il parere istituzionale della prima commissione e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Lettera prima inserita con l.r. 16 aprile 2019, n. 16 , art. 15 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 4 .
Lettera prima aggiunta con l.r. 23 luglio 2020, n. 68 , art. 4 ; poi così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 30 , art. 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.