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Legge regionale 13 novembre 2018, n. 61

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 21 novembre 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b) e m), dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);


Visto il parere istituzionale obbligatorio favorevole, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 16 ottobre 2018;


Considerato quanto segue:


1. La Fondazione Sistema Toscana, costituita dalla Regione Toscana nel 2004, ha svolto un ruolo di primo piano nell’ambito della promozione del territorio regionale e della sua identità con strumenti di comunicazione digitale integrata. Dal 2010, dopo la fusione per incorporazione con la Mediateca Regionale Toscana, ha sviluppato e tuttora sostiene le attività in campo cinematografico ed audiovisivo, riportando importanti risultati sul territorio;


2. La Fondazione Sistema Toscana ha ampliato le proprie competenze ed attività a supporto dell’amministrazione regionale, acquisendo un’importanza strategica sempre più rilevante, sia in termini di impegno finanziario, sia in termini di più stretta interlocuzione con l’amministrazione regionale per le politiche di settore;


3. Il progressivo potenziamento del ruolo della Fondazione Sistema Toscana ha comportato l’avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all’interno della Fondazione stessa, realizzatosi principalmente attraverso alcune modifiche statutarie, nell’ambito della composizione del consiglio di amministrazione, i cui membri sono interamente nominati dal Consiglio regionale;


4. La Regione ha contemporaneamente avviato un percorso di razionalizzazione delle proprie società in house, sia al fine di semplificare i propri rapporti con tali organismi, sia al fine di attuare la recente normativa statale in materia di esercizio del controllo analogo contenuta nel Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);


5. In esito a tale percorso sono state approvate la legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla l.r. 28/2008 ) e la legge regionale 16 maggio 2018, n. 23 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche alla l.r. 87/2009 );


6. In coerenza con il percorso avviato, si rende opportuno rivisitare la normativa vigente relativa alla Fondazione Sistema Toscana al fine di rafforzare il regime del controllo analogo esercitato dalla Regione sulla stessa, anche alla luce degli indirizzi statali adottati in tale ambito e dell'esigenza di assicurare un migliore funzionamento della Fondazione in relazione al rapporto con gli stessi uffici regionali;


7. Pertanto sono introdotte nella presente legge disposizioni analoghe a quelle previste per le società in house Sviluppo Toscana e Agenzia regionale recupero risorse, finalizzate principalmente a razionalizzare le modalità di finanziamento di Fondazione Sistema Toscana, prevedendo disposizioni analoghe in relazione alla tipologia di attività svolte;


8. Ai fini di cui al punto 7, le attività istituzionali della Fondazione Sistema Toscana sono distinte in attività istituzionali a carattere continuativo, attività istituzionali connesse a quelle a carattere continuativo e attività istituzionali a carattere non continuativo, che vengono finanziate, nel primo caso mediante un contributo che copre tutti costi che concorrono direttamente e indirettamente al loro svolgimento, nel secondo caso con un contributo fissato con atto amministrativo e, nel terzo, mediante la corresponsione di un compenso sulla base di un tariffario;


9. Al fine di garantire l'adeguato esercizio del controllo analogo è prevista l'adozione di atti di indirizzo da parte della Regione, l'effettuazione di controlli e di ispezioni e, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni regionali, l'applicazione di sanzioni sia nei confronti dell'organo di amministrazione della Fondazione, sia nei confronti del direttore, in relazione alle rispettive responsabilità;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.