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Legge regionale 13 novembre 2018, n. 61

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 21 novembre 2018

Art. 9
Controllo analogo
1. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione Sistema Toscana, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi “in house providing”, attraverso la nomina del consiglio di amministrazione e del revisore unico da parte del Consiglio regionale e il controllo dei seguenti atti:
a) bilancio di previsione;
b) bilancio di esercizio;
c) programma di attività;
d) atti di partecipazione a programmi comunitari e nazionali;
e) atti di gestione straordinaria del patrimonio;
f) atti relativi alla dotazione organica;
g) contratti di consulenza.
2. La Giunta regionale può esercitare il controllo su ogni atto della Fondazione Sistema Toscana ulteriore rispetto agli atti di cui al comma 1.
3. Ai fini del più efficace esercizio del controllo analogo, la Giunta regionale impartisce specifici indirizzi alla Fondazione Sistema Toscana e ne verifica il rispetto.
4. La Giunta regionale esprime il proprio parere sugli atti di cui comma 1, lettere d), e), f) e g), entro trenta giorni dalla ricezione, termine decorso il quale si prescinde dal parere. Il parere negativo della Giunta regionale comporta il rinvio dell'atto al consiglio di amministrazione per il suo adeguamento alle prescrizioni impartite.
5. La Giunta regionale può disporre ispezioni e controlli sulla Fondazione Sistema Toscana in qualsiasi momento.
6. In caso di violazione da parte dell'organo di amministrazione della Fondazione Sistema Toscana degli indirizzi regionali e degli obblighi che ne discendono, la Giunta regionale, con proprio atto, ne dà comunicazione al Consiglio regionale anche ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.