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Legge regionale 13 novembre 2018, n. 61

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 21 novembre 2018

Art. 8
Direttore
1. Il direttore, scelto in base a requisiti di comprovata professionalità ed esperienza di gestione nei settori di attività della Fondazione Sistema Toscana tra coloro che hanno svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni in enti pubblici o privati, è nominato dal consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello statuto della Fondazione Sistema Toscana.
2. L'incarico di direttore è attribuito mediante assunzione con contratto di diritto privato di durata corrispondente a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato. La nomina del direttore è disposta dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla nomina dello stesso consiglio. Fino alla nomina del nuovo direttore rimane in carica il precedente.
3. Al direttore compete un trattamento economico determinato dal consiglio di amministrazione in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima l.r. 1/2009 .
4. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni e fuori ruolo.
5. Il contratto del direttore può essere risolto anticipatamente dal consiglio di amministrazione, che ne dispone la revoca, anche a seguito di specifico rilievo della Giunta regionale che ne relaziona al Consiglio regionale.
6. La revoca di cui al comma 5 può essere disposta, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), anche per i seguenti motivi:
a) responsabilità erariale per aver effettuato o autorizzato spese prive di idonea copertura;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore;
c) valutazione negativa sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa di cui all'articolo 6;
d) mancato rispetto degli indirizzi e degli obblighi di cui all'articolo 9 per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.