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Legge regionale 13 novembre 2018, n. 61

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 21 novembre 2018

Art. 6
Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
1. Con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, la Giunta regionale impartisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi del direttore e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa.
2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa della Fondazione Sistema Toscana definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore della Fondazione.
3. Il piano di cui al comma 2, è predisposto dal direttore della Fondazione Sistema Toscana, in coerenza con il programma delle attività di cui all'articolo 3, ed è trasmesso alla Giunta regionale contestualmente allo stesso.
4. Il piano è approvato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento dal consiglio di amministrazione, previo assenso della Giunta Regionale che ne relaziona al Consiglio regionale.
5. Il direttore della Fondazione Sistema Toscana, a conclusione del ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è trasmessa dal presidente della Fondazione Sistema Toscana o suo delegato alla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
6. La relazione sulla qualità della prestazione, compresa la valutazione sugli obiettivi individuali del direttore della Fondazione Sistema Toscana, è approvata dal consiglio di amministrazione previo assenso della Giunta regionale, che ne relaziona al Consiglio regionale.
7. Il mancato assenso della Giunta Regionale, da rilasciarsi ai sensi dei commi 4 e 6, comporta il rinvio dei documenti al consiglio di amministrazione per l’adeguamento alle prescrizioni impartite.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.