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Legge regionale 13 novembre 2018, n. 61

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 21 novembre 2018

Art. 5
Bilancio
1. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il bilancio di previsione annuale, con proiezione pluriennale, corredato dalla relazione del revisore unico.
2. La Giunta regionale approva il bilancio di previsione con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 4.
3. La Fondazione Sistema Toscana trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio corredato dalla nota integrativa, dal parere del revisore unico e dalla relazione sulla gestione.
4. Il bilancio di esercizio è trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, che lo approva entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.