Menù di navigazione

Legge regionale 13 novembre 2018, n. 61

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 21 novembre 2018

Art. 4
Finanziamento
1. Le attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono finanziate con un contributo annuale, con proiezioni pluriennali, a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, al loro svolgimento e il cui ammontare è definito con legge regionale di bilancio.
2. Le attività istituzionali connesse a quelle con carattere continuativo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono finanziate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nell'ambito del programma di attività di cui all'articolo 3.
3. Le attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sono finanziate mediante l'erogazione di compensi il cui ammontare è determinato sulla base del tariffario approvato dalla Giunta regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.