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Legge regionale 13 novembre 2018, n. 61

Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della Fondazione Sistema Toscana. Modifiche alla l.r. 21/2010 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 21 novembre 2018

Art. 11
Norme finali e transitorie
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto della Fondazione Sistema Toscana è adeguato alle disposizioni ivi contenute secondo le procedure di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni ed altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, dello statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).
2. Il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge prosegue il suo mandato fino alla naturale scadenza.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano con riferimento alle attività della Fondazione Sistema Toscana a decorrere dall'annualità 2019.
4. Al programma di attività per l'anno 2018 e al relativo finanziamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 44, 44 bis e 44 ter della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), abrogati dalla presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.