Legge regionale 1 ottobre 2018, n. 53
Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011 .
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 10 ottobre 2018
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 8
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri di cui all’articolo 1, comma 4, stimati in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma n. 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “spese correnti” del bilancio di previsione 2018 - 2020.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma precedente è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2019 e 2020, per sola competenza:
Anno 2019:
- in diminuzione Missione 20 (1) “Fondi e accantonamenti”, Programma n. 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 30.000,00;
- in aumento Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma n. 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 30.000,00.
Anno 2020:
- in diminuzione Missione 20 (1) “Fondi e accantonamenti”, Programma n. 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 30.000,00;
- in aumento Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma n. 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 30.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.