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Legge regionale 1 ottobre 2018, n. 53

Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 10 ottobre 2018

CAPO V
Disposizioni finali
Art. 8
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri di cui all’articolo 1, comma 4, stimati in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma n. 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “spese correnti” del bilancio di previsione 2018 - 2020.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma precedente è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2019 e 2020, per sola competenza:
Anno 2019:
- in diminuzione Missione 20 (1)

Parole così sostituite l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 1.

“Fondi e accantonamenti”, Programma n. 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 30.000,00;
- in aumento Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma n. 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 30.000,00.
Anno 2020:
- in diminuzione Missione 20 (1)

Parole così sostituite l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 1.

“Fondi e accantonamenti”, Programma n. 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 30.000,00;
- in aumento Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma n. 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 30.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.