Legge regionale 14 settembre 2018, n. 51
Disposizioni relative alla prevenzione vaccinale.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 14 settembre 2018
Art. 4
Omissione o differimento della vaccinazione
1. In conformità all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, ai fini dell’iscrizione, ammissione e permanenza ai nidi d’infanzia, ai servizi integrativi per la prima infanzia, alle scuole dell’infanzia e alle strutture di cui all’articolo 2, comma 3, la vaccinazione è omessa o differita in caso di accertati pericoli concreti per la salute del minore in relazione a specifiche condizioni cliniche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.