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Legge regionale 24 luglio 2018, n. 41

Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018

Art. 22
Realizzazione di opere idrauliche da parte dei privati. Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 80/2015
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 80/2015 , è inserito il seguente:
Art. 3 bis Disposizioni per la realizzazione di opere idrauliche da parte dei privati
1. La Regione, ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici), può stipulare convenzioni con soggetti privati che si impegnano, a loro totale cura e spese e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, a realizzare opere idrauliche di seconda, terza, quarta e quinta categoria.
2. Il soggetto privato interessato alla realizzazione delle opere idrauliche di cui al comma 1 presenta alla Regione la richiesta di stipulazione della convenzione unitamente al progetto di fattibilità delle opere da realizzare con l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto, inclusi quelli relativi all’affidamento dei servizi tecnici.
3. La Regione, nel caso in cui valuti che il progetto presentato sia idoneo alla realizzazione delle opere:
a) aggiorna, ove necessario, e in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, il documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 o il piano delle attività di bonifica di cui all'
articolo 26 della l.r. 79/2012
;
b) procede alla stipula della convenzione.
4. La convenzione di cui al comma 1 disciplina, in particolare:
a) la predisposizione della progettazione da parte del soggetto privato;
b) i tempi di omologazione del progetto definitivo ed esecutivo da parte della struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d);
c) i tempi di realizzazione dell’opera da parte del privato;
d) l'approvazione da parte della struttura regionale competente degli schemi di contratti d’appalto e delle condizioni di esecuzione;
e) l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della struttura regionale competente in caso di
inadempimento per le varie fasi connesse alla realizzazione dell'opera comprese anche
eventuali
penali;
f) la disponibilità delle aree su cui realizzare l'opera da parte del soggetto privato;
g) la nomina del collaudatore da parte della Regione;
h) le modalità di consegna dell'opera alla Regione.
5. Le eventuali procedure espropriative sono di competenza della Regione e si svolgono secondo la disciplina della
legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30
(Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).
6. Le opere idrauliche realizzate sono acquisite al demanio regionale ai sensi dell'
articolo 6, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77
(Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla
legge regionale 21 marzo 2000, n. 39
“Legge forestale della Toscana”). Il verbale di consegna delle opere alla Regione costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà presso la conservatoria dei registri immobiliari.
7. Ai fini dell’acquisizione dell’opera al demanio regionale il soggetto privato invia alla struttura regionale competente, entro trenta giorni dall’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione delle opere omologate:
a) la documentazione catastale e ipotecaria comprovante l’avvenuto trasferimento o l’asservimento dei beni in favore della Regione;
b) il certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione;
c) il certificato di collaudo statico.
8. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 7, la manutenzione dell’opera rimane a totale carico del soggetto privato sulla base delle prescrizioni impartite dalla Regione.
9. Ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, in alternativa alle procedure di cui ai commi da 2 a 8, la Regione può stipulare, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), convenzioni con soggetti privati, su loro istanza, per il finanziamento delle opere da parte di questi ultimi e la realizzazione delle stesse da parte della Regione. La convenzione disciplina, in particolare, le modalità di erogazione delle risorse da parte del soggetto privato da finalizzare alla destinazione delle opere da realizzare, nonché i tempi della progettazione e realizzazione delle opere.
10. La convenzione, nei casi di cui al comma 9, può essere stipulata qualora la Giunta regionale riconosca con deliberazione l’opera oggetto dell’istanza del privato come necessaria per la tutela della difesa del suolo. La Regione con il medesimo atto aggiorna il documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 o il piano delle attività di bonifica di cui all'
articolo 26 della l.r. 79/2012
.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 75 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2020, n. 7 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2020, n. 7 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.