Legge regionale 24 luglio 2018, n. 41
Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 .
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018
Art. 17
Disposizioni transitorie relative alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti
1. Gli interventi già previsti dagli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge sono realizzati alle condizioni da essa stabilite.
2. La presente legge non si applica:
a) alle opere pubbliche per cui sia stata indetta gara e agli interventi edilizi per i quali sia stata presentata la richiesta di permesso a costruire o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA) o la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prima della sua entrata in vigore;
b) ai piani attuativi e agli interventi (2) convenzionati, per i quali sia stata stipulata la relativa convenzione prima della sua entrata in vigore.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 104 della l.r. 65/2014 , continua ad applicarsi il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio” in materia di indagini geologiche), per quanto compatibile con le disposizioni della presente legge.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.