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Legge regionale 24 luglio 2018, n. 40

Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018

Art. 16
Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e direttore delle zone-distretto. Sostituzione dell'articolo 40 bis della l.r. 40/2005
1. L'articolo 40 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 40 bis - Elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo, a direttore sanitario, a direttore dei servizi sociali, a direttore delle società della salute e a direttore delle zone-distretto
1. Presso la competente struttura della Giunta regionale sono istituiti gli elenchi degli aspiranti alla nomina a:
a) direttore amministrativo delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
b) direttore sanitario delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale;
c) direttore dei servizi sociali delle aziende unità sanitarie locali;
d) direttore delle società della salute e direttore delle zone-distretto.
2. L’iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle procedure di cui al comma 3 per gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali e con le procedure di cui al comma 4 per gli aspiranti direttori delle società della salute e delle zone-distretto.
3. Gli aspiranti direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociali presentano domanda con le modalità definite in apposito avviso pubblico indetto dalla competente struttura della Giunta regionale che accerta la regolarità formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti agli articoli 3 e 3 bis del decreto delegato, all'articolo 1 del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e all'articolo 40, comma 5. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi alla commissione di cui all'Sito esternoarticolo 3 del d.lgs. 171/2016 costituita con le modalità definite dalla Giunta regionale. La commissione procede alla selezione per titoli e colloquio secondo quanto previsto dal medesimo Sito esternoarticolo 3 del d.lgs. 171/2016 .
4. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di indire comunque un avviso, gli aspiranti direttori delle società della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto presentano domanda alla competente struttura della Giunta regionale, allegando il curriculum vitae, i titoli scientifici e professionali ed eventuali pubblicazioni dal 1° al 31 dicembre di ogni anno. La competente struttura della Giunta regionale accerta la regolarità formale delle domande e verifica la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 64 bis e 71 novies.
5. Le istruttorie di cui ai commi 3 e 4 non possono superare novanta giorni dalla ricezione delle domande. Al termine dell’istruttoria di cui al comma 4 gli aspiranti direttori delle società della salute e gli aspiranti direttori delle zone-distretto sono iscritti nell’elenco di cui al comma 1, lettera d).
6. I provvedimenti di nomina dei soggetti di cui al comma 1 sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Contestualmente alla pubblicazione di cui al presente comma, i provvedimenti di nomina, corredati dal relativo curriculum vitae, sono pubblicati sul sito web della Giunta Regionale, in apposita sezione dedicata all'elenco. Nella stessa sezione sono pubblicati
tutti i nominativi degli aspiranti alle cariche di cui al comma 1 e i relativi curricula.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.