Legge regionale 7 agosto 2018, n. 49
Disposizioni per lo svolgimento dell’apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009 .
Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione ;
Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell’apicoltura);
Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e in particolare l’articolo 34;
Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura);
Considerato quanto segue:
1. A livello statale, in materia di procedure per l’avvio e lo svolgimento dell’attività di apicoltura, sono intervenute negli ultimi anni importanti novità conseguenti all’istituzione dell’anagrafe apistica. L’amministrazione regionale ha provveduto a dare immediata applicazione in via amministrativa al nuovo sistema statale; tuttavia, al fine di aggiornare anche la legislazione regionale in materia, si rende necessario modificare la l.r. 21/2009 ;
2. Al fine di garantire la corretta applicazione delle diverse procedure amministrative relative allo svolgimento dell’attività apistica viene introdotto un parametro oggettivo per delimitare l’ambito dell’attività svolta per autoconsumo;
3. L’esperienza maturata nel corso dell’applicazione della legge e l’esigenza di garantire una maggiore tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo, rendono necessario intervenire sulle disposizioni in materia di divieti;
4. Il sistema sanzionatorio è aggiornato al fine di adeguarsi alla sopravvenuta legislazione statale;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.