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Legge regionale 7 agosto 2018, n. 49

Disposizioni per lo svolgimento dell’apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 8
Aggiornamento della banca dati apistica nazionale e censimento annuale. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 21/2009
1. L’articolo 7 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
Art.7 Aggiornamento della banca dati apistica nazionale e censimento annuale
1. Tutti gli apicoltori già registrati nella BDA hanno l'obbligo di aggiornare la stessa BDA con le informazioni e le modalità previste dal punto 7 dell’allegato al d.m. salute 11 agosto 2014.
2. Gli apicoltori provvedono al censimento annuale della consistenza degli apiari e della dislocazione degli apiari posseduti, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre, fatta salva la prima comunicazione di consistenza di cui agli articoli 4 e 5.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.