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Legge regionale 7 agosto 2018, n. 49

Disposizioni per lo svolgimento dell’apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 16
Norme transitorie
1. Gli allevamenti registrati come autoconsumo che alla data di entrata in vigore della presente legge superano i limiti di consistenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f bis), per mantenere la qualifica di allevamento per autoconsumo devono adeguarsi al limite previsto nel suddetto articolo entro il 31 dicembre 2018.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.