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Legge regionale 7 agosto 2018, n. 49

Disposizioni per lo svolgimento dell’apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, del 10 agosto 2018

Art. 15
Monitoraggio e valutazione. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 21/2009
1. L’articolo 14 della l.r. 21/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 14 Clausola valutativa
1. Al fine di valutare l’efficacia dell’intervento di tutela e valorizzazione dell’apicoltura in Toscana, la Giunta regionale trasmette con cadenza triennale, entro il 30 giugno, una relazione documentata alla commissione consiliare competente nella quale si dà conto dell'attuazione della legge, con particolare riferimento:
a) all’applicazione ed al rispetto degli articoli 10 e 11;
b) alla consistenza quali/quantitativa degli apiari esistenti sul territorio.
c) ai controlli effettuati ed alle sanzioni erogate sulla base dei dati comunicati dalle aziende USL della Toscana.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.