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Legge regionale 3 luglio 2018, n. 34

Esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette dall'ambito di applicazione della legge regionale. Modifiche alla l.r. 7/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 11 luglio 2018

Art. 1
Acque interne. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 7/2005
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) sono inserite le parole: “
, ad esclusione delle acque interne presenti nelle aree protette di cui alla Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e nel sistema regionale delle aree naturali protette di cui alla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.