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Legge regionale 29 giugno 2018, n. 32

Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 11 luglio 2018

Art. 1
Ambito soggettivo di applicazione
1. La Regione Toscana fino al 31 dicembre 2023 (4)

Parole prima sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 25; poi così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 60.

, nei limiti della quota di risorse finanziarie definita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, può immettere in ruolo a tempo indeterminato (1)

Parole soppresse con l.r. 12 ottobre 2018, n. 56, art. 2.

il personale non dirigenziale che:
a) risulta in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato in Regione Toscana;
b) ha espletato una procedura per esami e/o titoli di cui al capo II, sezione I, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”), a tempo determinato o indeterminato, o analoga procedura presso altra amministrazione pubblica;
c) ha maturato al 31 dicembre 2022 (5)

Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 25.

(9)

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 60.

, alle dipendenze della Regione Toscana e/o dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Ai fini del computo di cui al comma 1, lettera c), il periodo di servizio è calcolato sulla base della frazione convenzionale di 365 giorni per ciascun anno, per un totale di almeno 1.095 giorni di effettiva vigenza del contratto di lavoro.
3. Ferma restando la necessaria titolarità di almeno un rapporto a tempo determinato con l'amministrazione regionale, nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), ai fini del computo del periodo utile di servizio viene considerato anche l'eventuale periodo di vigenza di contratti riconducibili alla collaborazione coordinata e continuativa.
4. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente articolo sono immessi in ruolo nella categoria professionale nella quale hanno maturato la maggiore anzianità di servizio con contratto a tempo determinato.
5. Le procedure di reclutamento a tempo indeterminato di cui al comma 1 non si applicano al personale a tempo determinato o con contratti di lavoro flessibile, assunto per le strutture di supporto agli organi di governo della Regione e agli organismi politici del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 192 del 5 giugno 2019 , si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 11 luglio 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti), nella parte in cui inserisce i commi 9 ter e 9 quater nell’articolo 29 della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 192 del 5 giugno 2019 si è espressa dichiarando estinto il processo, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.

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Parole prima sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 25 ; poi così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 60 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 60 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.