Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28
Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018
INDICE
PREAMBOLO
CAPO I - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
Art. 1 - Il sistema regionale per l’impiego. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 32/2002
Art. 2 - Funzioni della Regione. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 32/2002
Art. 3 - Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili. Modifiche all’articolo 21 bis della l.r. 32/2002
Art. 4 - Istituzione dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche all’articolo 21 ter della l.r. 32/2002
Art. 5 - Funzioni dell’Agenzia. Sostituzione dell’articolo 21 quater della l.r. 32/2002
Art. 6 - Articolazione organizzativa. Sostituzione dell’articolo 21 quinquies della l.r. 32/2002
Art. 7 - Organi. Modifiche all’articolo 21 sexies della l.r. 32/2002
Art. 8 - Direttore. Sostituzione dell’articolo 21 septies della l.r. 32/2002
Art. 9 - Attribuzioni del direttore. Modifiche all’articolo 21 octies della l.r. 32/2002
Art. 10 - Collegio dei revisori. Sostituzione dell’articolo 21 novies della l.r. 32/2002
Art. 11 - Sistema di valutazione. Inserimento dell’articolo 21 novies 1 nella l.r. 32/2002.
Art. 12 - Programma annuale delle attività. Modifiche all’articolo 21 decies della l.r. 32/2002
Art. 13 - Bilanci e contabilità. Sostituzione dell’articolo 21 duodecies della l.r. 32/2002
Art. 14 - Entrate. Sostituzione dell’articolo 21 terdecies della l.r. 32/2002
Art. 15 - Regolamento di amministrazione e contabilità. Inserimento dell’articolo 21 terdecies 1 nella l.r. 32/2002
Art. 16 - Patrimonio. Sostituzione dell’articolo 21 quaterdecies della l.r. 32/2002
Art. 17 - Personale. Sostituzione dell’articolo 21 quinquiesdecies della l.r. 32/2002
Art. 18 - Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/2002
Art. 19 - Comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 32/2002
Art. 20 - Trasferimento del personale
Art. 21 - Determinazione dei fondi per il salario accessorio e per la retribuzione di posizione e di risultato
Art. 22 - Disposizioni transitorie sul trattamento giuridico ed economico accessorio del personale trasferito
Art. 23 - Stabilizzazioni
Art. 24 - Cessazione degli uffici comuni
Art. 25 - Beni mobili
Art. 26 - Archivi e documentazione
Art. 27 - Beni immobili
Art. 28 - Partecipazioni societarie
Art. 29 - Ulteriori esclusioni dalla successione dell’Agenzia
Art. 30 - Efficacia delle convenzioni e rimborso delle spese sostenute dalle province e dalla città metropolitana
Art. 31 - Disposizioni finanziarie
Art. 32 - Disposizioni di prima applicazione
Art. 33 - Norma finale
Art. 34 - Abrogazioni
Art. 35 - Entrata in vigore
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.