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Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 25
Beni mobili
1. I beni mobili, compresi i beni mobili registrati, che risultano, alla data del 1° gennaio 2016, correlati o destinati all’esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro o che risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, comunque in uso da parte del personale soggetto a trasferimento, sono trasferiti a titolo gratuito all’Agenzia per il tramite della Regione. Non sono trasferiti i beni mobili che risultano non più funzionanti o non funzionali alle esigenze dell’Agenzia.
2. All’individuazione di detti beni si provvede mediante verbale di consegna. Il trasferimento della proprietà decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
3. L’ufficio regionale competente in materia di patrimonio effettua la ricognizione dei beni e la sottopone alle verifiche del caso dell’ente cedente, che è tenuto a fornire la collaborazione richiesta ai fini dell’inventario e dell’individuazione del valore dei beni medesimi.
4. Il carico dei beni mobili da parte dell’Agenzia e lo scarico dei beni mobili da parte dell’ente cedente sono effettuati dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e prima della formazione del verbale di consegna di cui al comma 2, previa comunicazione dell’ufficio regionale competente, i beni mobili in uso da parte del personale soggetto a trasferimento possono essere sostituiti o integrati; la Regione può altresì, previa comunicazione, provvedere, anche tramite soggetti da essa incaricati, a sostituire o integrare beni mobili informatici, a operare nuove configurazioni informatiche, a effettuare predisposizione tecniche ai fini della funzionalità degli uffici in vista del trasferimento del personale. I beni sostituiti sono posti a ogni effetto nell’immediata disponibilità dell’ente locale.
6. Con il trasferimento dei beni mobili informatici, salvo casi particolari legati alle condizioni di acquisto della licenza, sono altresì trasferiti a titolo gratuito all’Agenzia i software di postazione e di supporto allo svolgimento delle funzioni; l'ente locale effettua la relativa comunicazione al fornitore o venditore della licenza. In occasione del verbale di consegna, l'ente locale evidenzia i dati di inventario e le comunicazioni effettuate. Allo stesso modo, sono trasferiti i software di prodotto a licenza. Per i software di prodotto sviluppati dall'ente locale, o di proprietà dello stesso, attinenti allo svolgimento delle funzioni trasferite, il verbale di consegna equivale a ogni effetto alla convenzione di riuso e la proprietà è trasferita a titolo gratuito all’Agenzia ai sensi Sito esternodel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); all'atto della presa in carico i dati di inventario sono acquisiti nel verbale di consegna.
7. Il personale trasferito continua a operare con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l’ente e l’Agenzia disciplinata dal presente articolo per tipologia di beni. Fino a tale definizione, gli oneri relativi ai beni che richiedono attività di manutenzione per il funzionamento restano a carico dell’ente cedente e la Regione provvede al rimborso delle spese sostenute a norma dell’articolo 30.
8. Se l’ente cedente non fornisce la collaborazione richiesta per la formazione del verbale di consegna o comunque non sottoscrive il verbale di consegna, la Giunta regionale, sulla base delle risultanze della ricognizione dei beni effettuata se del caso direttamente dagli uffici regionali, provvede con deliberazione all’individuazione dei beni mobili soggetti a trasferimento all’Agenzia, e la trasmette all’ente interessato per eventuali osservazioni e integrazioni da effettuare entro i successivi quindici giorni. La Giunta regionale dispone con deliberazione sulla successione, motivando in ordine a eventuali diverse valutazioni dell’ente cedente. La successione dell’Agenzia nella proprietà dei beni mobili opera dalla data della comunicazione della deliberazione della Giunta regionale. Dalla stessa data è effettuato il carico dei beni mobili da parte dell’Agenzia e lo scarico dei beni mobili da parte dell’ente cedente.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.