Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28
Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018
Art. 2
Funzioni della Regione. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 21 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
“
Art. 21 Funzioni della Regione
1. La Regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire e contrastare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata, agevolare l’inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro, la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenendo il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale, nonché sostenendo azioni positive per le pari opportunità e l’inclusione sociale. La Regione garantisce inoltre l’integrazione con le politiche per l’istruzione e la formazione anche nell’ottica della realizzazione della rete dell’apprendimento permanente.
2. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 1 la Regione:
a) definisce gli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione dei servizi pubblici per il
lavoro sulla base di indicatori statistici, aggiornando la relativa disciplina di settore;
b) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dal comma 1, anche attraverso l’attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonché a favore dello sviluppo delle strutture e del sistema dei servizi dell'orientamento e del lavoro;
c) definisce gli standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali di prestazioni (LEP) definiti dal

;
d) definisce gli obiettivi triennali della rete dei centri per l’impiego;
e) promuove e sostiene iniziative per l’adeguamento e l’innovazione organizzativa della rete regionale dei servizi per il lavoro nonché la riqualificazione e l’aggiornamento degli operatori;
f) promuove e coordina l’organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro e al raccordo tra operatori pubblici e privati;
g) gestisce il sistema informativo del lavoro regionale nel quadro degli standard e delle procedure definite dal sistema informativo nazionale;
h) programma e coordina le funzioni dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
i) definisce gli standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati;
j) garantisce l’attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali a supporto degli organi politici, gestisce le procedure di licenziamento collettivo e relative agli ammortizzatori sociali di ambito pluriprovinciale e nazionale;
k) garantisce il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'

(Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
l) garantisce il raccordo istituzionale con lo Stato e le altre regioni;
m) programma gli interventi a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali.
3. La Regione valorizza la bilateralità fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come libera forma di collaborazione tra le parti.
”.Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.