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Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 17
Personale. Sostituzione dell’articolo 21 quinquiesdecies della l.r. 32/2002
1. L’articolo 21 quinquiesdecies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 21 quinquiesdecies Personale
1. Al personale dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali.
2. Il piano triennale dei fabbisogni dell’Agenzia, nell’ambito del quale è definita la dotazione organica, è approvato dalla Giunta regionale su proposta del direttore.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.