Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28
Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;
Visto il


Vista la

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) e, in particolare, il capo II;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 maggio 2018;
Considerato quanto segue:
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 793 a 799,


2. Il processo riorganizzativo del mercato del lavoro viene completato con l’istituzione, in via definitiva, dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI, introdotta con legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59 , la cui attuazione era stata sospesa dall’articolo 30, comma 2, della l.r. 82/2015 nelle more della definizione dell’assetto delle competenze istituzionali in materia di lavoro a livello nazionale;
3. Sono di conseguenza trasferite all’ARTI le risorse umane, così come definite dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della l.r. 82/2015 , nonché le risorse strumentali e finanziarie;
4. Al personale dell’ARTI, ente dipendente della Regione, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali e al personale a tempo determinato risultante dalle convenzioni di cui al punto 3 si applicano inoltre le procedure di stabilizzazione di cui all’

5. Gli uffici comuni tra province, città metropolitana e Regione, che attualmente esercitano funzioni in materia di mercato del lavoro, istituiti ai sensi dell’articolo 28, comma 4 ter, della l.r. 82/2015 per la gestione della fase transitoria, cessano la propria attività contestualmente alla data di costituzione dell’ARTI;
6. Viene disciplinato il subentro nelle partecipazioni societarie connesse all’esercizio delle funzioni in materia di mercato del lavoro, che riguarda unicamente le quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.r.l - Formazione innovazione lavoro, con norme di garanzia già adottate in occasione del riordino delle funzioni di cui alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della

7. In considerazione del termine ravvicinato per il trasferimento del personale, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.