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Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

CAPO II
Disposizioni di riordino del mercato del lavoro
SEZIONE I
Disposizioni sul personale
Art. 20
Trasferimento del personale
1. A decorrere dal 28 giugno 2018 è trasferito all’Agenzia regionale toscana per l’impiego di cui agli articoli 21 ter e seguenti della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), di seguito denominata “Agenzia”:
a) il personale a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto funzioni locali, delle province e della città metropolitana risultante dall’elenco allegato alle convenzioni stipulate tra la Regione Toscana e gli enti medesimi ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), il cui rapporto di lavoro è in corso alla data del trasferimento;
b) il personale a tempo determinato, appartenente alle categorie del comparto funzioni locali, delle province e della città metropolitana risultante dalle convenzioni di cui alla lettera a), il cui rapporto di lavoro è in corso alla data del trasferimento.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1, è trasferito all’Agenzia il personale dipendente a tempo indeterminato che, quantunque non compreso nelle convenzioni di cui al comma 1, risulta avere tutte le seguenti caratteristiche:
a) essere stato collocato, per le funzioni in materia di politiche attive del lavoro, in sovrannumero dalla provincia o dalla città metropolitana, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015);
b) trovarsi in posizione di comando o distacco o istituti analoghi presso altra amministrazione pubblica, senza che si sia provveduto, a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), al trasferimento definitivo presso l’ente in cui presta servizio.
3. L’Agenzia subentra altresì, a decorrere dalla data di cui al comma 1, nei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale con qualifica dirigenziale risultante dalle convenzioni di cui al medesimo comma.
4. Al fine di garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei servizi per il lavoro, i contratti di cui al comma 3 sono prorogati fino a 31 dicembre 2018, ovvero, in caso di avvio entro tale data delle procedure di reclutamento di personale con qualifica dirigenziale, fino alla conclusione delle procedure medesime. Tali incarichi non rilevano ai fini del rispetto dei limiti di cui all’articolo 13, comma 1, e articolo 18 bis, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) .
5. Entro il termine di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, è individuato il personale soggetto a trasferimento ai sensi del medesimo comma.
6. Con la stessa deliberazione di cui al comma 5 o con deliberazione integrativa è individuato il personale soggetto a trasferimento ai sensi del comma 2, previa comunicazione della provincia o della città metropolitana interessata, da effettuarsi entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente legge, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo comma.
7. All’Agenzia, in quanto ente di nuova istituzione, si applicano le disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2010, n. 122 .
8. Fatto salvo il trasferimento delle funzioni di cui all’articolo 21 quater della l.r. 32/2002 ad altro soggetto pubblico, l’eventuale scioglimento dell’Agenzia comporta la riassunzione diretta delle funzioni da parte della Regione ed il conseguente trasferimento del personale nel ruolo regionale.
Art. 21
Determinazione dei fondi per il salario accessorio e per la retribuzione di posizione e di risultato
1. In prima applicazione, per l’anno 2018, le risorse per il salario accessorio dei dipendenti dell’Agenzia, appartenenti alle categorie del comparto funzioni locali sono determinate, in analogia con i criteri di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 800, della l. 205/2017 , in un importo non superiore a quello ottenuto moltiplicando il valore medio individuale del trattamento economico accessorio, anno 2018, del personale regionale, per il numero di unità di personale delle categorie soggetto a trasferimento. A decorrere dal 2019, si procede, con le stesse modalità, per il finanziamento della dotazione organica dell’Agenzia, come definita ai sensi dell’articolo 32, comma 3, lettera a).
2. Le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti sono determinate con le stesse modalità di cui al comma 1.
Art. 22
Disposizioni transitorie sul trattamento giuridico ed economico accessorio del personale trasferito
1. Il personale trasferito, titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del trasferimento, mantiene la titolarità dello stesso fino alla conclusione delle procedure di attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto delle funzioni locali 2016-2018. La retribuzione di posizione di cui all’articolo 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 31 marzo 1999 e all’articolo 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 22 gennaio 2004, riconosciuta, alla data del trasferimento, dalle amministrazioni di provenienza, continua a essere corrisposta dall’Agenzia nella misura comunicata dalle stesse.
2. Le indennità di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e i), del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 1° aprile 1999 riconosciute, alla data del trasferimento, dalle amministrazioni di provenienza al personale trasferito, continuano ad essere corrisposte dall’Agenzia, negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza, fino al 31 dicembre 2018, salve diverse determinazioni stabilite nel contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto a seguito del CCNL 2016-2018.
3. Fino al termine di cui al comma 1, la retribuzione di cui all’articolo 27 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali 23 dicembre 1999 riconosciuta, alla data del trasferimento, dalle amministrazioni di provenienza al personale con qualifica dirigenziale trasferito, continua a essere corrisposta dall’Agenzia, nella misura comunicata dalle medesime amministrazioni di provenienza.
4. I miglioramenti contrattuali derivanti dal nuovo CCNL 2016-2018, spettanti al personale rientrante nelle convenzioni di cui all’articolo 20, comma 1, per il periodo dal 1° gennaio 2016 alla data del trasferimento, sono erogati dalle amministrazioni di provenienza. La Regione provvede a rimborsare dette somme in attuazione delle convenzioni di cui allo stesso articolo 20, comma 1.
5. Sino alla stipula dei contratti decentrati relativi al personale dirigenziale e delle categorie, ed in ogni caso sino al 31 dicembre 2018, l'Agenzia applica il sistema di valutazione in vigore per il personale regionale, come disciplinato dal capo III bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”) e dai relativi provvedimenti attuativi.
6. L’Agenzia corrisponde al personale trasferito i compensi già disciplinati dall’articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 1° aprile 1999 e la retribuzione di risultato prevista dall’articolo 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 31 marzo 1999, dall’articolo 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 22 giugno 2004 e dall’articolo 29 del CCNL dell’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali 23 dicembre 1999, relativi all’annualità 2018.
Art. 23
Stabilizzazioni
1. Le procedure di stabilizzazione, di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 796, della l. 205/2017 si applicano al solo personale a tempo determinato risultante dalle convenzioni di cui all’articolo 20, comma 1. Detto personale, ai fini della stabilizzazione, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) risultare in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso le province o la città metropolitana per le funzioni in materia di politiche attive del lavoro di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 796, della l. 205/2017 ;
b) aver espletato una selezione pubblica per esami e/o titoli a tempo determinato o indeterminato presso province, città metropolitana o altra amministrazione pubblica, nella medesima categoria nella quale si procede alla stabilizzazione;
c) aver maturato al 31 dicembre 2017 alle dipendenze delle province o della città metropolitana almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni per le funzioni in materia di politiche attive del lavoro di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 796, della l. 205/2017 .
2. Ai fini del computo di cui al comma 1, lettera c), il periodo di servizio è calcolato sulla base della frazione convenzionale di trecentosessantacinque giorni per ciascun anno, per un totale di almeno millenovantacinque giorni di effettiva vigenza del contratto di lavoro.
3. La verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è effettuata dalle province e dalla città metropolitana sulla base degli elementi risultanti agli atti delle stesse amministrazioni. Gli esiti della verifica sono attestati all’Agenzia da parte delle province e della città metropolitana.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le procedure speciali di reclutamento di cui all'articolo 20 del Sito esternodecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come disciplinate per il personale titolare di rapporti di lavoro a tempo determinato della Regione.
Art. 24
Cessazione degli uffici comuni
1. Dalla data del trasferimento del personale, cessano di operare gli uffici comuni costituiti al fine di assicurare la continuità dei servizi e l'unitarietà della gestione nel periodo transitorio, di cui all’articolo 28, comma 4 ter, della l.r. 82/2015 .
2. Dalla stessa data l’Agenzia subentra nei procedimenti e nelle attività in corso e nei rapporti generati dagli uffici comuni a decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione di quelli di cui al comma 3.
3. Restano nella titolarità delle province e della città metropolitana i procedimenti, le attività e i rapporti in corso relativi alle competenze di cui all’articolo 28, comma 4 bis, della l.r. 82/2015 esercitate dagli uffici comuni per conto delle province e della città metropolitana. Resta pertanto in capo alle medesime province e città metropolitana la gestione dei relativi contenziosi e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
4. Con uno o più decreti del direttore regionale competente per materia si provvede a effettuare la ricognizione dei procedimenti e delle attività di cui al comma 2.
5. Con decreto del direttore dell’Agenzia sono stabilite le modalità per la concessione di personale in avvalimento gratuito alle amministrazioni interessate per la conclusione dei procedimenti e delle attività di cui al comma 3, che restano imputati a ogni effetto agli enti competenti.
SEZIONE II
Trasferimento dei beni e dei rapporti
Art. 25
Beni mobili
1. I beni mobili, compresi i beni mobili registrati, che risultano, alla data del 1° gennaio 2016, correlati o destinati all’esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro o che risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, comunque in uso da parte del personale soggetto a trasferimento, sono trasferiti a titolo gratuito all’Agenzia per il tramite della Regione. Non sono trasferiti i beni mobili che risultano non più funzionanti o non funzionali alle esigenze dell’Agenzia.
2. All’individuazione di detti beni si provvede mediante verbale di consegna. Il trasferimento della proprietà decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.
3. L’ufficio regionale competente in materia di patrimonio effettua la ricognizione dei beni e la sottopone alle verifiche del caso dell’ente cedente, che è tenuto a fornire la collaborazione richiesta ai fini dell’inventario e dell’individuazione del valore dei beni medesimi.
4. Il carico dei beni mobili da parte dell’Agenzia e lo scarico dei beni mobili da parte dell’ente cedente sono effettuati dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e prima della formazione del verbale di consegna di cui al comma 2, previa comunicazione dell’ufficio regionale competente, i beni mobili in uso da parte del personale soggetto a trasferimento possono essere sostituiti o integrati; la Regione può altresì, previa comunicazione, provvedere, anche tramite soggetti da essa incaricati, a sostituire o integrare beni mobili informatici, a operare nuove configurazioni informatiche, a effettuare predisposizione tecniche ai fini della funzionalità degli uffici in vista del trasferimento del personale. I beni sostituiti sono posti a ogni effetto nell’immediata disponibilità dell’ente locale.
6. Con il trasferimento dei beni mobili informatici, salvo casi particolari legati alle condizioni di acquisto della licenza, sono altresì trasferiti a titolo gratuito all’Agenzia i software di postazione e di supporto allo svolgimento delle funzioni; l'ente locale effettua la relativa comunicazione al fornitore o venditore della licenza. In occasione del verbale di consegna, l'ente locale evidenzia i dati di inventario e le comunicazioni effettuate. Allo stesso modo, sono trasferiti i software di prodotto a licenza. Per i software di prodotto sviluppati dall'ente locale, o di proprietà dello stesso, attinenti allo svolgimento delle funzioni trasferite, il verbale di consegna equivale a ogni effetto alla convenzione di riuso e la proprietà è trasferita a titolo gratuito all’Agenzia ai sensi Sito esternodel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); all'atto della presa in carico i dati di inventario sono acquisiti nel verbale di consegna.
7. Il personale trasferito continua a operare con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l’ente e l’Agenzia disciplinata dal presente articolo per tipologia di beni. Fino a tale definizione, gli oneri relativi ai beni che richiedono attività di manutenzione per il funzionamento restano a carico dell’ente cedente e la Regione provvede al rimborso delle spese sostenute a norma dell’articolo 30.
8. Se l’ente cedente non fornisce la collaborazione richiesta per la formazione del verbale di consegna o comunque non sottoscrive il verbale di consegna, la Giunta regionale, sulla base delle risultanze della ricognizione dei beni effettuata se del caso direttamente dagli uffici regionali, provvede con deliberazione all’individuazione dei beni mobili soggetti a trasferimento all’Agenzia, e la trasmette all’ente interessato per eventuali osservazioni e integrazioni da effettuare entro i successivi quindici giorni. La Giunta regionale dispone con deliberazione sulla successione, motivando in ordine a eventuali diverse valutazioni dell’ente cedente. La successione dell’Agenzia nella proprietà dei beni mobili opera dalla data della comunicazione della deliberazione della Giunta regionale. Dalla stessa data è effettuato il carico dei beni mobili da parte dell’Agenzia e lo scarico dei beni mobili da parte dell’ente cedente.
Art. 26
Archivi e documentazione
1. Con verbale di consegna si provvede al trasferimento all’Agenzia degli archivi e della documentazione, anche contenuta in banche dati, connessi allo svolgimento delle funzioni.
2. Il direttore della direzione regionale competente individua con proprio decreto gli archivi e la documentazione oggetto di trasferimento, mantenendo in capo all’ente cedente gli archivi e la documentazione relativi a procedimenti cessati alla data del 31 dicembre 2015, fatto salvo quanto necessario allo svolgimento delle funzioni regionali. Gli enti interessati sono tenuti all'adempimento a titolo gratuito. L’ente cedente assicura comunque, su richiesta, la visione o l’estrazione in copia della documentazione di cui sia rimasto proprietario.
3. Salvo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 2, dalla data del verbale di consegna degli archivi e della documentazione cessa il trattamento dei dati da parte del soggetto cedente.
Art. 27
Beni immobili
1. Il personale trasferito all’Agenzia continua a svolgere l’attività nelle sedi in cui si trova alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla definizione dei rapporti ai sensi del presente articolo.
2. A decorrere dalla data del trasferimento del personale spetta all’Agenzia di usufruire gratuitamente degli immobili dei comuni, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).
3. Ai fini del comma 2 l’Agenzia verifica con i comuni interessati l’adempimento di quanto stabilito dalla Sito esternol. 56/1987 .
4. Nel caso di immobili di proprietà dei comuni l’Agenzia provvede a ridefinire, entro il 31 dicembre 2018, i rapporti in corso con i comuni medesimi ai sensi della Sito esternol. 56/1987 . Fino a detta ridefinizione continuano i rapporti in corso e la Regione provvede, ove ricorra il caso, al rimborso delle spese delle province e della città metropolitana ai sensi dell’articolo 30. I rapporti in corso tra le province, la città metropolitana e i comuni cessano comunque a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di ridefinizione dei rapporti tra l’Agenzia e i comuni medesimi. A seguito di detta cessazione, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si producono effetti successori in capo all’Agenzia.
4 bis. L’Agenzia e il comune interessato, nell’ambito della ridefinizione dei rapporti di cui al comma 4, individuano l’immobile idoneo per lo svolgimento delle funzioni e, se del caso, l’immobile destinato allo svolgimento delle funzioni in via transitoria. Individuano altresì le attività e gli interventi che spettano a ciascun ente e il soggetto che vi dà attuazione, con facoltà di trasferire le risorse necessarie dal soggetto cui spettano gli interventi al soggetto attuatore. Salvo diversa determinazione dell’Agenzia in ragione del periodo di uso dell’immobile in via transitoria, all’Agenzia spettano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. (1)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2018 n. 74, art. 24.

5. Nel caso di immobili di proprietà delle province e della città metropolitana, la Regione e l’ente locale interessato definiscono accordi che, sulla base delle specificità delle sedi dei centri per l’impiego:
a) individuano, per ciascun bene immobile di cui al comma 1, le modalità di utilizzo e la durata dell’uso. L’accordo può individuare immobili diversi da quelli del comma 1 che risultino idonei al soddisfacimento delle medesime finalità;
b) stabiliscono le attività di gestione, comprese quelle attinenti ai servizi di funzionamento, alle utenze e alla manutenzione degli immobili, che devono essere garantite dall’Agenzia o dall’ente locale, in ragione degli spazi utilizzati, e il termine dal quale decorre lo svolgimento di ciascuna di dette attività. Se è previsto l’uso gratuito dell’immobile per almeno tre anni, l’accordo può prevedere in capo all’Agenzia anche la gestione della manutenzione straordinaria.In tal caso, l’accordo può altresì prevedere che detti interventi siano o possano essere realizzati dall’ente proprietario con spesa a carico dell’Agenzia, secondo modalità di trasferimento delle risorse stabilite dal direttore dell’Agenzia.(2)

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2018 n. 74, art. 24.

c) prevedono il rilascio dell’immobile a seguito della definizione dei rapporti tra l’Agenzia e il comune tenuto agli obblighi di cui all’Sito esternoarticolo 3 della l. 56/1987 ;
d) accertano, se la provincia o la città metropolitana hanno in corso rapporti, anche a titolo oneroso, con soggetti diversi dai comuni, per l’utilizzo di immobili di cui al comma 1, la disponibilità dell’ente interessato alla continuazione dei rapporti in corso per le finalità cui gli immobili sono attualmente destinati e per il tempo necessario alla definizione dei rapporti tra l’Agenzia e i comuni ai sensi Sito esternodella l. 56/1987 . In tal caso è assicurato all’ente interessato il rimborso delle spese sostenute derivanti da detta continuazione. In caso di mancata disponibilità l’Agenzia può provvedere al subentro nei rapporti medesimi previa acquisizione del consenso del soggetto interessato, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
6. Gli accordi di cui al comma 5 sono formalizzati con deliberazione della Giunta regionale. A seguito della formalizzazione le province, la città metropolitana e l’Agenzia adottano gli atti conseguenti per darvi attuazione.
7. Per la definizione degli accordi di cui al comma 5 la Regione attiva, entro il 31 dicembre 2018, appositi tavoli di lavoro con le province, la città metropolitana, i comuni interessati e l’Agenzia.
8. Fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 6 da parte dell’Agenzia, le province e la città metropolitana continuano a gestire gli immobili di cui al comma 1 per le finalità cui sono attualmente destinati e la Regione provvede al rimborso delle spese di gestione ai sensi dell’articolo 30.
Art. 28
Partecipazioni societarie
1. L’Agenzia subentra a titolo gratuito nelle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.r.l - Formazione Innovazione Lavoro con le modalità stabilite dal presente articolo.
2. Il subentro dell’Agenzia è disposto quando è accertata la sussistenza delle seguenti condizioni, come specificate con deliberazione della Giunta regionale adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) che la società sia partecipata dalla sola Provincia di Prato;
b) che la società sia in possesso dei requisiti statutari richiesti dalla Regione, in particolare per la costituzione dei nuovi organi e per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo dell'ente proprietario delle quote;
c) che la società sia in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare che nell’esercizio in corso non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda, che abbiano compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale;
d) che la società non sia in situazione di deficit patrimoniale alla data del subentro dell’Agenzia nella proprietà delle quote.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, accerta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, che consentono il subentro dell’Agenzia nelle quote di partecipazione della società. Se la deliberazione che accerta la sussistenza delle condizioni è approvata entro la data di costituzione dell’Agenzia, il subentro nelle quote di partecipazione decorre dal giorno successivo alla data di costituzione. Se la deliberazione è approvata successivamente, il subentro nelle quote di partecipazione è efficace dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione medesima.
4. Dalla data del subentro nelle quote di partecipazione, F.I.L. S.r.l - Formazione Innovazione Lavoro è società in house dell’Agenzia, che subentra anche nel contratto di servizio, o negli atti di affidamento comunque denominati aventi la medesima funzione previsti dallo statuto, in corso tra la Provincia di Prato e la società, operando se del caso le modifiche necessarie.
5. Fino alla data del subentro dell’Agenzia nelle quote di partecipazione alla società, la Provincia di Prato continua a gestire gli atti di affidamento in corso, e può stabilire che siano efficaci fino al 31 dicembre 2018; fino a detta data la Regione provvede al rimborso delle spese della provincia ai sensi dell’articolo 30. Con decreto del direttore dell’Agenzia sono stabilite le modalità per l’eventuale concessione di personale in avvalimento gratuito alla Provincia di Prato per la gestione degli atti di affidamento alla società.
6. Restano ferme in capo alla Provincia di Prato le obbligazioni da essa assunte verso la società prima del subentro dell’Agenzia.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.