Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28
Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018
Art. 9
Attribuzioni del direttore. Modifiche all’articolo 21 octies della l.r. 32/2002
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 21 octies della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente:
“
a) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità e propone alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica nell’ambito del piano dei fabbisogni dell’Agenzia, di cui all’articolo 21 quinquiesdecies;”
.2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 octies della l.r. 32/2002 le parole: “
piano annuale
” sono sostituite dalle seguenti: “programma annuale
”.3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 21 octies della l.r. 32/2002 è inserita la seguente:
“
c bis) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione;
”. 4. Dopo la lettera c bis) del comma 2 dell’articolo 21 octies della l.r. 32/2002 è inserita la seguente:
“
c ter) invia alla Giunta regionale la relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente;
”.5. Dopo la lettera c ter) del comma 2 dell’articolo 21 octies della l.r. 32/2002 è inserita la seguente:
“
c quater) adotta, per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria, specifici manuali procedimentali in applicazione della normativa comunitaria;
”. 6. Il comma 3 dell’articolo 21 octies della l.r. 32/2002 è abrogato.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.