Menù di navigazione

Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 32
Disposizioni di prima applicazione
1. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la data di costituzione dell’Agenzia, la sede legale e ogni ulteriore elemento necessario per l’attivazione dei rapporti a rilevanza esterna.
2. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1 fino alla nomina del direttore dell’Agenzia, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, le relative funzioni sono svolte dal direttore della Direzione regionale competente in materia di lavoro, in deroga a quanto disposto dall’articolo 21 septies, comma 5, della l.r. 32/2002 e dall’articolo 15, comma 2, della l.r. 1/2009 , che definisce, inoltre, l'assetto organizzativo provvisorio dell'Agenzia nelle more dell'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 21 terdecies 1 della l.r. 32/2002 .
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell’Agenzia propone alla Giunta regionale per l’approvazione:
a) il piano triennale dei fabbisogni del personale dell’Agenzia, nell’ambito del quale definisce la dotazione organica, tenendo conto del personale trasferito ai sensi dell’articolo 20 ed in ogni caso nei limiti delle risorse di cui all’articolo 31;
b) il piano della qualità della prestazione organizzativa per l’anno 2018.
4. Fino al completamento dell’organico di cui al comma 3, l’Agenzia si avvale gratuitamente degli uffici regionali o degli enti dipendenti per l’esercizio delle funzioni di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva lo schema di convenzione, con cui sono individuate le attività da svolgere in favore dell’Agenzia, le relative modalità di esecuzione e gli uffici o enti preposti. Le modalità di esecuzione possono prevedere lo svolgimento di attività istruttorie o di supporto, preordinate all’adozione degli atti da parte dell’Agenzia, oppure lo svolgimento di attività decisorie, con adozione di atti assunti in nome e per conto dell’Agenzia e a questa direttamente e a ogni effetto imputati. Con la stessa deliberazione possono altresì essere dettate le disposizioni transitorie per il funzionamento e la gestione dell’Agenzia.
5. Ai fini del trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti all’Agenzia, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo preordinate al funzionamento dell’Agenzia medesima, dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture regionali competenti in materia di lavoro, personale, patrimonio e tecnologie dell’informazione sono autorizzate al trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La convenzione di cui al comma 4 individua le altre strutture regionali e degli enti dipendenti autorizzate al trattamento dei dati personali.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.